Highlights MSNA

  • La LEGGE 47/2017 ISTITUISCE LA FIGURA DEL TUTORE VOLONTARIO

    Con la legge 47/2017 nasce per la prima volta in Italia e in Europa la figura del tutore volontario per i minori stranieri non accompagnati.

    Si tratta di privati cittadini, adeguatamente selezionati e formati, guidati dalla volontà di vivere una nuova forma di genitorialità sociale e di cittadinanza attiva. «Una figura importantissima – spiega Filomena Albano, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, nel trasmettere le Linee Guida a esperti e Tribunali dei Minori – che ha l’obiettivo di incarnare una nuova idea di tutela legale: non solo rappresentanza giuridica ma figura attenta alla relazione con i bambini e i ragazzi che vivono nel nostro paese senza adulti di riferimento, capace di farsi carico dei loro problemi ma anche di farsi interprete dei loro bisogni e garante dei loro diritti».

    Sarà proprio l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza insieme ai garanti regionali e delle province autonome a selezionare e formare i tutori, che verranno poi inseriti in appositi elenchi istituiti presso il Tribunale per i minorenni. Questi elenchi – prevede la legge 47/2017, in vigore dal 6 maggio – devono essere istituiti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, ovvero entro il 6 agosto.

    L’obiettivo delle Linee Guida è quello di assicurare una tendenziale uniformità e di garantire un effettivo esercizio della funzione di tutore sul territorio nazionale. Le Linee Guida parlano espressamente di «una nuova idea di tutela legale, espressione di genitorialità sociale e di cittadinanza attiva». Sei sono i principi cardine individuati: tempestività della nomina, non discriminazione (indipendentemente dall’età e dallo status migratorio), indipendenza e imparzialità, qualità e appropriatezza, trasparenza e responsabilità, partecipazione del minore. Possono presentare domanda cittadini italiani, di altri Paesi europei o in regola con la normativa del soggiorno, di almeno 25 anni di età. È possibile anche segnalare in fase di candidatura uno specifico titolo di studio, la conoscenza di lingue straniere, esperienze con MSNA nella scuola o nel volontariato. La formazione prevista è di 24/30 ore, su tre moduli: quadro fenomenologico, modulo giuridico e modulo psico-socio-sanitario. I tutori già iscritti negli elenchi esistenti saranno automaticamente inseriti nei nuovi elenchi dei tutori volontari.

    http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf

  • UNACCOMPANIED AND SEPARATED CHILDREN FROM EGYPT

    Unaccompanied and Separated Children from Egypt in Italy. May 2017

    CLICK HERE

  • UNACCOMPANIED AND SEPARATED CHILDREN FROM NIGERIA

    Unaccompanied and Separated Children from Nigeria in Italy. May 2017

    CLICK HERE

  • UNACCOMPANIED AND SEPARATED CHILDREN FROM THE GAMBIA

    Unaccompanied and Separated Children from The Gambia in Italy. May 2017

    CLICK HERE

  • Unaccompanied and Separated Children in Transit in Ventimiglia. February 2017.

    Situation Overview: Unaccompanied and Separated Children in Transit in Ventimiglia. February 2017

    CLICK HERE

  • LA NUOVA NORMATIVA SUI MSNA

    La nuova normativa sui minori stranieri non accompagnati

    La proposta di legge C. 1658-B “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” è diventata legge, essendo stata approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta del 29 marzo 2017. Essa introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati al fine di definire una disciplina organica che rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento.

    Per quanto concerne il contenuto della legge, le novità principali riguardano le misure per l’accoglienza dei minori e, più in generale, il rafforzamento dei diritti e delle tutele in loro favore. Le disposizioni ivi previste si applicano ai minori non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trovano a prescindere dal motivo nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano (art. 2).

    Tra i principi, il nuovo testo, da un lato, introduce esplicitamente un divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati (nuovo comma 1-bis dell’art. 19 del TU immigrazione).

    Dall’altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente, può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti “un rischio di danni gravi per il minore”. È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.

    In tema di accoglienza, il testo introduce alcune modifiche alle disposizioni recate in proposito dal decreto n. 142 del 2015 (art. 4), con le quali:

    • è ridotto da 60 a 30 giorni il termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza;
    • è stabilito un termine massimo di 10 giorni per le operazioni di identificazione, mentre attualmente non è previsto alcun termine;
    • è introdotto in via generale il principio di specificità delle strutture di accoglienza riservate ai minori.

    Inoltre, a completamento della disciplina vigente, il nuovo testo disciplina una procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l’accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati.

    Tale procedura prevede:

    • un colloquio del minore con personale qualificato, sotto la direzione dei sevizi dell’ente locale;
    • la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull’età e, eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile;
    • la presunzione della minore età nel caso in permangono dubbi sull’età anche in seguito all’accertamento (art. 5).

    La nuova normativa istituisce, inoltre, il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel quale confluiranno le cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse (art. 9).

    In relazione alla rete di accoglienza, la nuova legge estende pienamente l’accesso ai servizi del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) a tutti i minori non accompagnati, a prescindere dai posti disponibili, come attualmente previsto.

    Per potenziare l’efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la nuova normativa interviene su ulteriori aspetti della disciplina.

    Un ambito di intervento (artt. 6 e 8) riguarda le modifiche alla disciplina del c.d. rimpatrio assistito, che consiste nel rimpatrio del minore finalizzato a garantire il diritto all’unità familiare dello stesso. Il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito a un’indagine specifica (c.d. indagini familiari) si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nell’interesse del minore.

    In materia, la legge recentemente approvata rende più celere l’attivazione delle indagini familiari e introduce un criterio di preferenza dell’affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza. Inoltre, è spostata la competenza ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito dal Ministero del Lavoro al Tribunale per i minorenni, che già oggi decide in merito ai provvedimenti di espulsione.

    Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), che già oggi si applicano anche ai minori stranieri non accompagnati, la nuova legge assegna agli enti locali il compito di sensibilizzare e formare affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l’affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza; nonché prevede l’istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di elenchi di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (artt. 7 e 11).

    Alcune disposizioni della proposta sono poi finalizzate a rafforzare singoli diritti già riconosciuti ai minori non accompagnati. In particolare:

    viene estesa la piena garanzia dell’assistenza sanitaria ai minori non accompagnati prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale, che la normativa vigente considera obbligatoria solo per i minori in possesso di un permesso di soggiorno, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione;

    è incentivata l’adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni idonee a favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato (art. 14);

    sono implementate le garanzie processuali e procedimentali a tutela del minore straniero, mediante la garanzia di assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati in ogni stato e grado del procedimento (art. 15) e il riconoscimento del diritto del minore di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento (art. 16).

    Infine alcune disposizioni introducono misure speciali di protezione per specifiche categorie di minori non accompagnati, in considerazione del particolare stato di vulnerabilità in cui si trovano, come i minori non accompagnati vittime di tratta (art. 17).