26 ottobre 2016: Passa alla Camera la legge sui Msna
26 ottobre 2016
Passa alla Camera la Legge sui minori stranieri non accompagnati.
Ora si attende l’esame del Senato
La Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” che modifica tra l’altro alcune disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione nel tentativo di offrire risposte più organiche e lungimiranti.
Quali sono le PRINCIPALI MODIFICHE previste al Testo Unico?
Prima di tutto, nell’interesse del minore, si evidenzia la parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea in ragione dell’essere soggetti vulnerabili.
Viene sancito poi il divieto di respingimento alla frontiera. In proposito la tutela è estesa a tutti i minori stranieri qualora l’espulsione possa comportare per lui/lei un “rischio di gravi danni”.
Quanto alla fase di identificazione, dove si riscontrano criticità specie per quel che riguarda l’accertamento dell’età effettiva, a tutela del benessere del minore si prevede che tale fase debba svolgersi in tempi brevi (10 giorni) attraverso un colloquio gestito da personale qualificato e con l’ausilio di organizzazioni che tutelano il minore, nonché coinvolgendo mediatori culturali e, se nominato, il tutore.
Si prevede poi, a eccezione di coloro che rientrano nel circuito dell’asilo, una collaborazione con i paesi di origine attraverso le rispettive autorità consolari competenti. In presenza di dubbi “fondati” possono essere richiesti, dalla procura del Tribunale dei minorenni o dal giudice tutelare, ulteriori esami socio-sanitari da svolgersi in ambiente idoneo in presenza di una équipe multidisciplinare di professionisti formati e, laddove necessario, di un mediatore culturale. L’approccio deve essere non invasivo e rispettoso della presunta età, del genere e dell’integrità sia fisica sia psichica della persona. In caso il dubbio persista l’esito sarà a favore della minore età.
L’eventuale decisione di rimpatrio passa dalla competenza del comitato per i minori stranieri a quella del tribunale per i minorenni.
Quanto alla prima accoglienza, nel testo approvato dalla Camera si prevede che essa dovrà realizzarsi esclusivamente in strutture governative specifiche per il target di riferimento al fine di garantire il rispetto della vulnerabilità dei minori.
Il testo fornisce nuove indicazioni anche sulle TEMPISTICHE.
Prima tra tutte quella relativa alla decisione da parte del Tribunale dei minorenni sull’eventuale espulsione del minore. Si prevede che tale decisione debba essere emessa entro 30 giorni dalla richiesta del Questore.
L’altra novità per quanto concerne la tempistica riguarda la prima accoglienza. Si prevede che il trattenimento del minore in un centro, prima dell’ingresso nel circuito dell’accoglienza ordinaria – al centro del quale troviamo lo SPRAR – non potrà superare i 30 giorni (a fronte dei 60 giorni attuali).
Da segnalare, infine, la previsione secondo cui “gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l’affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura d’accoglienza”.
Le disposizioni del testo approvato dalla Camera sono nel complesso apprezzabili nel loro obiettivo di garantire l’incolumità psico-fisica del minore straniero non accompagnato considerato anche il suo stato di vulnerabilità.
Tuttavia non mancano preoccupazioni.
Ad esempio, la decisione di affidare al tribunale dei minorenni le procedure di espulsione lascia indefinito il collegamento tra l’eventuale espulsione e l’adozione di interventi concreti e strutturati di reinserimento nel contesto di origine.
Non si può inoltre nascondere la perplessità legata a espressioni come “rischio di gravi danni” quando si tratta di espellere un minore o di “fondati motivi” in relazione all’accertamento dell’età. Il rischio è che risulti eccessivo il margine di interpretazione lasciato alle autorità responsabili.
Va poi osservato che il diminuire del tempo di permanenza nei centri di prima accoglienza è apprezzabile solo se vi sono o si realizzano le condizioni perché ciò in concreto si realizzi, prevedendo sanzioni, misure sostitutive automatiche e, prima ancora, un adeguamento complessivo del sistema di passaggio alla seconda accoglienza alle attuali necessità. La mera previsione del termine, quale si trova nel testo, può rivelarsi invero poco efficace come più volte riscontrato a proposito di previsioni analoghe.
Quanto alla disposizione volta a promuovere l’affidamento, essa è di per sé apprezzabile ma ci si può chiedere se sia sufficiente a rovesciare la situazione attuale che per vari motivi vede in concreto prevalere nettamente l’istituzionalizzazione.
A proposito di quest’ultima, a fronte della piaga delle “fughe” può apparire positiva la creazione, prevista dal disegno di legge, di una sorta di registro elettronico dei minori stranieri non accompagnati che entrano nel sistema di tutela il quale dovrebbe consentire di avere in ogni momento un quadro preciso di quanti minori si allontano e da quali strutture, fondamentale per ogni futura misura di miglioramento dell’accoglienza. Non vi sono peraltro nel testo indicazioni specifiche rispetto a tale nodo cruciale.
Il testo approvato dalla Camera non puntualizza sulle modalità di ingresso dei minori stranieri non accompagnati nel circuito dell’accoglienza, in un contesto dove molti di loro di fatto sono “fuori” da tale circuito.
Non vi sono indicazioni specifiche, infine, su “come” seguire in qualche modo il percorso dei minori stranieri dopo la loro uscita dal sistema d’accoglienza per meglio valutare le criticità dello stesso.
Al riguardo si segnala una costante trascuratezza, nella legislazione italiana in materia sociale, per la questione dei “risultati”.
Tali rilievi, peraltro, non privano certo di valore il testo approvato dalla Camera. A fronte delle criticità attuali è certo auspicabile che il processo riformatore proceda con soluzioni che paiono comunque nel complesso apprezzabili. Ciò ferma restando l’opportunità di apportare, in corso d’opera o successivamente, migliorie rispetto alle questioni di cui sopra.